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giovedì, ottobre 31, 2013

Agevolazioni fiscali per interventi di contenimento dell’inquinamento acustico

Agevolazioni fiscali per interventi di contenimento dell’inquinamento acustico

Le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni degli edifici residenziali (detrazioni dall’IRPEF del 50% delle somme spese), spettano anche agli interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, sono ammesse all'agevolazione anche le spese per le prestazioni professionali connesse (spese di progettazione, relazioni di conformità, perizie ecc..). L’intervento è detraibile purché sia certificato il raggiungimento dei requisiti di legge.
Per maggiori informazioni consultare la guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e recentemente aggiornata (ottobre 2013).
La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. Infatti, dal 1° gennaio 2012 è stata resa permanente dal Decreto Legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.


lunedì, maggio 13, 2013

La normativa europea per le macchine movimento terra

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Introduzione
Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono rispettare tutte le direttive europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela ambientale. Le macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immesse sul mercato.
Questa guida ha lo scopo di fornire alcuni elementi immediati per la valutazione della conformità o meno delle macchine e descrive i criteri essenziali che possono essere controllati anche senza una conoscenza tecnica approfondita. Non ha quindi la pretesa di essere onnicomprensiva, ma intende solo accendere una spia di allarme su aspetti specifici di conformità. Ora, qualora una o più di queste spie siano accese, è molto probabile che ci si trovi di fronte ad una macchina non conforme.
L’importazione di macchine non conformi nella Ue, il loro uso e vendita hanno conseguenze dannose. Infatti la presenza di queste macchine comporta una distorsione della concorrenza, determinando perdita di quote di mercato da parte delle aziende che rispettano le regole, di capacità di investimento e competitività. Tutti elementi che alla lunga riducono i volumi occupazionali.
Una macchina non conforme inoltre espone gli operatori a maggiori rischi di infortuni e non rispetta le norme ambientali imposte dall’UE. Il Cece, come associazione riconosciuta dei produttori di macchine da cantiere, sollecita le autorità competenti e tutti gli operatori del settore a collaborare strettamente per eliminare dal mercato dell’Unione europea le macchine non conformi.
I requisiti di conformità
Identificazione marca e costruttore
Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato europeo devono essere marcate in modo chiaro e permanente in una delle lingue ufficiali dell’Unione con le seguenti indicazioni:
  • Nome ed indirizzo del costruttore o del suo legale rappresentante nella Ue (se del caso)
  • Marchio CE
  • Classificazione della macchina
  • Tipo di macchina
  • Numero di serie della macchina (se presente)
  • Anno di costruzione
  • Potenza del motore in kW
  • Massa della macchina in kg
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Documentazione
Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato comunitario devono essere accompagnate da una dichiarazione CE di conformità. La dichiarazione CE di conformità per diverse direttive può essere combinata o divisa in più dichiarazioni separate. La dichiarazione...

giovedì, maggio 02, 2013

Urbanistica, i limiti discrezionali alla zonizzazione acustica

 

Urbanistica, i limiti discrezionali alla zonizzazione acustica

La zonizzazione acustica deve sottostare ai limiti relativi alla discrezionalità dell’attività di pianificazione per la classificazione acustica delle diverse aree del territorio interessate.

La classificazione acustica deve essere contemperata con la destinazione d’uso delle aree, è quanto ha stabilito la Sezione I del Tribunale Amministrativo della Regione Puglie, Sede di Lecce, con sentenza del 5 marzo 2013, n. 467.

Il riferimento normativo per la zonizzazione acustica risiede nella legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, che con il 1° comma dell’art. 4, demanda alle Regioni la definizione dei criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità, specificando che questa classificazione deve comunque tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio.

Il medesimo provvedimento stabilisce anche il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento acustico.

L’operazione di classificazione acustica non può essere condotta solo sul piano teorico-programmatico, ma, come impone la citata norma di riferimento è necessario tenere in debita considerazione la destinazione d’uso territoriale preesistente e la natura delle attività umane ed economiche concretamente insediate sul territorio quando la zona risulta di fatto urbanizzata.

Il procedimento di zonizzazione acustica deve partire dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti e dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento dei rumori.

La diminuzione dei livelli di rumore, pur se agevolata ed accentuata dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo, interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni.

mercoledì, giugno 27, 2012

Aperitivo del Falegname - incontro sulla marcatura CE degli infissi


Cerinvest e ECO Certificazioni, di cui sono ispettore per il settore dell'acustica, in collaborazione con CNA di Ravenna, organizzano il 12 luglio un incontro con aperitivo presso la Pasticceria Cenni in via Mengolina a Faenza. Il tema è la marcatura CE degli infissi. 
Sarò presente anch'io, a disposizione di chiunque desideri approfondire l'argomento "acustica degli infissi", sia in funzione della marcatura CE che delle nuove norme UNI 11367 e 11444 sulla classificazione acustica degli edifici.



http://www.saviotti.it

lunedì, luglio 26, 2010

Nuova norma UNI 11367 – Classificazione acustica delle unità immobiliari

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E’ stata pubblicata giovedì scorso  la  norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”.
Dopo le norme sulle prestazioni energetiche degli edifici (UNI TS 11300) ecco quindi un altro importante tassello  per affrontare le sfide del costruire a regola d’arte, nell’interesse del cittadino consumatore quando si rapporta al bene principale della propria esistenza come, in genere, è la casa: nel caso specifico la norma definisce la classificazione acustica degli edifici.

Edifici silenziosi - Ingegneri.info