venerdì, maggio 31, 2013

Il DPCM 5/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici torna in auge a pieno titolo!

Sentenza storica della Corte Costituzionale. Finalmente è stata fatta chiarezza su un provvedimento che aveva generato interpretazioni discordanti tra chi si occupa di acustica in edilizia.

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Con la sentenza n.103-2013, La Corte Costituzionale “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4  giugno  2010,  n.  96  Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi  derivanti dall’appartenenza  dell’Italia  alle  Comunità  Europee.  Legge  comunitaria  2009), sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.“

acusticaL’articolo dichiarato illegittimo e il precedente hanno prodotto negli ultimi anni molti dubbi sul permanere dell’effettiva applicabilità del DPCM 5/12/97 e di fatto la maggior parte dei procedimenti relativi ai requisiti acustici passivi è attualmente sospesa o annullata. Inoltre, complice anche la crisi dilagante nel settore dell’edilizia, negli ultimi anni tutte le problematiche relative all’acustica sono state trascurate, se non abbandonate, da parte dei costruttori, dei progettisti e della Pubblica Amministrazione, pur essendo ben presenti “alle orecchie” di chi vive e lavora negli edifici.

Dal seguente link è possibile scaricare la sentenza:

Sentenza Corte Costituzionale

lunedì, maggio 13, 2013

La normativa europea per le macchine movimento terra

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Introduzione
Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono rispettare tutte le direttive europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela ambientale. Le macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immesse sul mercato.
Questa guida ha lo scopo di fornire alcuni elementi immediati per la valutazione della conformità o meno delle macchine e descrive i criteri essenziali che possono essere controllati anche senza una conoscenza tecnica approfondita. Non ha quindi la pretesa di essere onnicomprensiva, ma intende solo accendere una spia di allarme su aspetti specifici di conformità. Ora, qualora una o più di queste spie siano accese, è molto probabile che ci si trovi di fronte ad una macchina non conforme.
L’importazione di macchine non conformi nella Ue, il loro uso e vendita hanno conseguenze dannose. Infatti la presenza di queste macchine comporta una distorsione della concorrenza, determinando perdita di quote di mercato da parte delle aziende che rispettano le regole, di capacità di investimento e competitività. Tutti elementi che alla lunga riducono i volumi occupazionali.
Una macchina non conforme inoltre espone gli operatori a maggiori rischi di infortuni e non rispetta le norme ambientali imposte dall’UE. Il Cece, come associazione riconosciuta dei produttori di macchine da cantiere, sollecita le autorità competenti e tutti gli operatori del settore a collaborare strettamente per eliminare dal mercato dell’Unione europea le macchine non conformi.
I requisiti di conformità
Identificazione marca e costruttore
Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato europeo devono essere marcate in modo chiaro e permanente in una delle lingue ufficiali dell’Unione con le seguenti indicazioni:
  • Nome ed indirizzo del costruttore o del suo legale rappresentante nella Ue (se del caso)
  • Marchio CE
  • Classificazione della macchina
  • Tipo di macchina
  • Numero di serie della macchina (se presente)
  • Anno di costruzione
  • Potenza del motore in kW
  • Massa della macchina in kg
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Documentazione
Tutte le macchine per costruzioni immesse sul mercato comunitario devono essere accompagnate da una dichiarazione CE di conformità. La dichiarazione CE di conformità per diverse direttive può essere combinata o divisa in più dichiarazioni separate. La dichiarazione...

giovedì, maggio 02, 2013

Acustica delle sale

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La progettazione acustica delle sale è un elemento cardine per garantire la piena funzionalità di tali ambienti. Condizioni acustiche non conformi alla destinazione d’uso rendono Sala convegni Unipol - Milanoinfatti deficitaria la comunicazione che in esse si deve stabilire e pregiudicano la fruizione degli eventi che in esse si tengono (spettacoli, liturgie, conferenze etc..). Purtroppo, a tutt’oggi, la centralità dell’acustica delle sale sia nel caso di realizzazioni ex-novo sia di ristrutturazioni non è garantita.
Sebbene infatti le normative in merito all’acustica edilizia abbiano spinto in anni recenti verso un deciso miglioramento delle proprietà di isolamento acustico degli edifici, altrettanto non si può dire per la qualità acustica delle sale. Essa è affidata completamente da un lato alla sensibilità del committente e dall’altro alla preparazione del progettista. Inoltre le conoscenze necessarie per una efficace progettazione acustica delle sale sono avanzate e ad oggi devono includere sia gli strumenti geometrico-statistici che quelli di carattere computazionale.
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Servizi offerti
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Xian concert hall – Copyright Marshall Day
  • Progettazione acustica di ambienti in cui la corretta risposta acustica è di primaria importanza quali auditorium, sale convegni, sale conferenze, teatri, chiese, discoteche, cinema.
  • Consulenza e verifica acustica di ambienti in cui l’acustica non rappresenta l’aspetto principale, ma che comunque può incidere sulla qualità della fruizione. A titolo di esempio si possono citare ristoranti, negozi, uffici, sale
  • di attesa, supermercati, mense, palestre, ecc.
  • Misure dei descrittori acustici delle sale (Tempo di riverbero, EDT, C50, C80, D50, STI, RASTI, ecc.)
  • Modellizzazione mediante software di simulazione acustica ed elettroacustica delle sale (Ramsete, EASE, Bose Modeler)
  • Auralizzazione (simulazione audio mediante ascolto in cuffia del risultato ottenibile)
  • Progettazione elettroacustica degli impianti di amplificazione, diffusione e rinforzo sonoro.
  • Programmazione, regolazione e tartatura dei sistemi di amplificazione e trattamento del suono

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  • Progettazione e verifica delle opere di insonorizzazione verso gli ambienti confinanti
  • Controllo del rumore degli impianti (ventilazione, climatizzazione, ecc.), verifica fonometrica e piano di bonifica
  • Progettazione e realizzazione di sistemi custom di trattamento acustico (fonoassorbenti, trappole per bassi, diffusori, ecc.)
  • Fornitura di prodotti commerciali per il trattamento acustico
  • Fornitura dei sistemi di amplificazione e trattamento elettroacustico del suono

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Urbanistica, i limiti discrezionali alla zonizzazione acustica

 

Urbanistica, i limiti discrezionali alla zonizzazione acustica

La zonizzazione acustica deve sottostare ai limiti relativi alla discrezionalità dell’attività di pianificazione per la classificazione acustica delle diverse aree del territorio interessate.

La classificazione acustica deve essere contemperata con la destinazione d’uso delle aree, è quanto ha stabilito la Sezione I del Tribunale Amministrativo della Regione Puglie, Sede di Lecce, con sentenza del 5 marzo 2013, n. 467.

Il riferimento normativo per la zonizzazione acustica risiede nella legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, che con il 1° comma dell’art. 4, demanda alle Regioni la definizione dei criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità, specificando che questa classificazione deve comunque tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio.

Il medesimo provvedimento stabilisce anche il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento acustico.

L’operazione di classificazione acustica non può essere condotta solo sul piano teorico-programmatico, ma, come impone la citata norma di riferimento è necessario tenere in debita considerazione la destinazione d’uso territoriale preesistente e la natura delle attività umane ed economiche concretamente insediate sul territorio quando la zona risulta di fatto urbanizzata.

Il procedimento di zonizzazione acustica deve partire dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti e dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento dei rumori.

La diminuzione dei livelli di rumore, pur se agevolata ed accentuata dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo, interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni.